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Titoli di Efficienza Energetica
I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche Certificati Bianchi, sono istituiti dai Decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (D.M. 20/07/04 elettricità, D.M. 20/07/04 gas) come successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21/12/07 e D.M. 28 dicembre 2012 determinante, quest’ultimo, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica per il quadriennio 2013-2016.
I TEE sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in favore dei soggetti di cui all’articolo 7 del D.M. 28 dicembre 2012 (distributori di energia elettrica e gas e società controllate dai distributori medesimi; società operanti nel settore dei servizi energetici – ESCO -; soggetti di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui al medesimo articolo 19; imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici, purché abbiano provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia – applicando quanto previsto all’articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 – ovvero si siano dotati di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell’intervento), sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al GME dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 28 dicembre 2012. Il GME emette, altresì, TEE tipo II-CAR attestanti interventi di risparmio energetico ottenuti su impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’attività di certificazione è effettuata dal GSE, in attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011.
I TEE hanno un valore pari ad un tep e si distinguono nelle seguenti tipologie:
- Titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica.
- Titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale.
- Titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale non destinate all’impiego per autotrazione.
- Titoli di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con le modalità previste dall’articolo 30 del D.Lgs n. 28/11.
- Titoli di tipo V, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti e valutati con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 30 del D.Lgs n. 28/11.
- Titoli di tipo II-CAR, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria, la cui entità è stata certificata sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 settembre 2011.
- Titoli di tipo IN emessi a seguito dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 in materia di premialità per l’innovazione tecnologica.
- Titoli di tipo E emessi a seguito dell’applicazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 in materia di premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera.
I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica e la conseguente emissione dei TEE, sia acquistando TEE da altri soggetti. Il GME organizza e gestisce:
- la sede per la contrattazione dei TEE (Mercato dei TEE) secondo le disposizioni contenute nelle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (adottate con del. AEEG n. 67 del 14 aprile 2005 e successivamente modificate ed integrate, da ultimo, con delibera AEEG 616/2014/R/efr).
Il mercato dei TEE consente:- l’acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all’obbligo.
- la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l’obiettivo annuo e che possono realizzare dei profitti vendendo sul mercato i titoli in eccesso.
- la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte delle ESCO o da parte degli altri soggetti/imprese aventi diritto, che, non dovendo ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato.
- il registro TEE ovvero l’archivio elettronico dei titoli costituito dall’insieme dei conti proprietà su cui vengono depositati i titoli emessi dal GME in favore del soggetto intestatario del conto e registrate le movimentazioni dei titoli depositati per effetto delle negoziazioni, avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, di operazioni di blocco, ritiro o annullamento. Le regole di funzionamento del Registro TEE sono contenute nel Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (approvato dall’AEEG con delibera n. EEN 5/08 del 14 aprile 2008 e successivamente modificato ed integrato con delibera 53/2013/R/efr del 14 febbraio 2013 e ai sensi della delibera 616/2014/R/efr).
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